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Prestito di personale CNL per ingegneri, architetti e professioni affini TI

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Version des GAV

Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2021 - 31.03.2021 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 01.01.2021 / Publikation gültig ab: 01.01.2021 - 30.06.2023 (Branchen-GAV)
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

betrieblicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
a tutti gli studi, aziende o parti di azienda (datori di lavoro) attivi nel settore dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità);

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A

persönlicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione dei quadri dirigenti con salario superiore a CHF 85’000.–.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B

Auskünfte

Auskünfte / Bezugsadresse / paritätische Kommission

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Hinweise GAV Personalverleih

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salari annuali minimi dal 1° gennaio 2021 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021):

1) In Formazione su 40h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
Apprendista 1° anno (1*)CHF 6'400.--CHF 6'400.--CHf 6'400.--CHF 6'400.--CHF 6'400.--
Apprendista 2° annoCHF 9'228.--CHF 9'228.--CHF 9'228.--CHF 9'228.--CHF 9'228.--
Apprendista 3° annoCHF 13'369.--CHF 13'369.--CHF 13'369.--CHF 13'369.--CHF 13'369.--
Apprendista 4° annoCHF 17'510.--CHF 17'510.--CHF 17'510.--CHF 17'510.--CHF 17'510.--
(1*) Importo da considerare in caso di prestazioni effetuate presso lo studio

2) Disegnatori, pianificatori: su 40h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° annoCHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--
2° annoCHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--
3° annoCHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--
4° annoCHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--
5° annoCHF 64’968.--CHF 64’968.--CHF 64’968.--CHF 64’968.--CHF 64’968.--

3) Stagista in formazione su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
StagistaCHF 21'012.--CHF 21'012.--CHF 21'012.--CHF 21'012.--CHF 21'012.--

4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° annoCHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--
2° annoCHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--CHF 48'679.--
3° annoCHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--CHF 54'111.--
4° annoCHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--CHF 59'567.--
5° annoCHF 61'567.--CHF 61'567.--
6° annoCHF 64’968.--CHF 64’968.--

5) Scuola professionale Superiore su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
Maestria Federale--CHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--

6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° annoCHF 60'000.--CHF 60'000.--CHF 60'000.--CHF 60'000.--CHF 60'000.--
2° annoCHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--
3° annoCHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--

7) Politecnico o equivalente, REG A: su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° annoCHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--CHF 62'000.--
2° annoCHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--CHF 65'000.--
3° annoCHF 68'000.--CHF 68'000.--CHF 68'000.--CHF 68'000.--CHF 68'000.--

8) Amministrativi: su 42h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° anno, 1 anno die pratica nella professioneCHF 46'800.--CHF 46'800.--CHF 46'800.--CHF 46'800.--CHF 46'800.--

9) Altri – Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali
TipologiaArchitetturaCivileRVCSElettricoSpecialisti
1° anno, 1 anno die pratica nella professioneCHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--CHF 46'853.--

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo: 13

I salari minimi sono elencati nell’apposita tabella (Appendice 2) corrispondente alla convenzione salariale del presente contratto.

Articolo 35.1 e Appendice 2

Lohnkategorien

Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è
1) In formazione (Appendice 2, Convenzione salariale, Punto 1)
Presenza di un contratto di apprendistato
Anticipo inizio apprendistato: inizi anticipati di massimo 4 settimane
Formazione in azienda prevista dal piano di studi

2) Disegnatori, pianificatori
I diplomi con una scuola professionale con attestato di capacità (AFC) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente

Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è
3) Stagista in formazione (Appendice 2 – Convenzione salari, Punto 3)
Reinserimento o nuovo orientamento: Gli stage di massimo 6 mesi per il reinserimento un nuovo orientamento. Lo stagista è in grado di documentare e motivare le ragioni del reinserimento o i motivi che l’hanno portato a valutare un nuovo orientamento professionale.
Fine studi: Lo stage di massimo 12 mesi di fine studio per i neo laureati o diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno entro un anno dall’ottenimento del diploma.

4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C
I diplomi con una scuola professionale di qualità e di tecnica (ST) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi con una scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG C)

5) Scuola professionale Superiore
Le persone con una maestria federale, riconosciuta dalla Confederazione

6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B
Architetti o ingegneri (Bachelor)
I diplomi di una scuola tecnica superiore (STS-ETC) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di un Haute école spécialisée (HES) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG B)

7) Politecnico o equivalente, REG A
Architetti o ingegneri (Master)
I diplomi di una scuola politecnica (EPFL - EPFZ) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG A).

8) Amministrativi
I diplomi di una scuola commerciale con attestato di capacità (AFC) riconosciuto dalla Confederazione
I diplomi di una scuola commerciale equivalente
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente

9) Altri – Non classificabile da 1 a 8
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale per un ruolo esterno all’operatività principale dell’azienda

Appendice 1

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo : 13

Appendice 2

Lohnauszahlung

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

È ammesso prestare ore in più rispetto alla durata ordinaria settimanale del lavoro secondo l’art. 16, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore supplementari.
Le ore supplementari sono ammesse solo in via eccezionale e quando l’urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), le ore supplementari complessive non possono superare le 15 ore mensili.
Le ore supplementari vanno pagate a salario base o compensate in tempo libero d’intesa col datore di lavoro entro la fine dell’anno. Il saldo delle ore supplementari risultanti deve figurare sul conteggio mensile del salario. A fine anno il saldo deve essere azzerato.

Articoli 17.1, 17.2 e 17.3

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Supplementi salariali
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 )
a) Per il lavoro prestato nei giorni festivi e per il lavoro notturno e domenicale è riconosciuto un supplemento salariale del 50%, queste indennità sono da pagare al più tardi alla fine del mese successivo in cui vengono maturate.
b) È lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 17.4

Spesenentschädigung

Il lavoratore occupato fuori sede ha diritto al rimborso completo di tutte le spese sostenute come previsto dall’art. 327a del CO, ivi comprese le spese di sussistenza. Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore proprio egli ha diritto al rimborso di un’indennità pari a 0.60 CHF/km.
L’indennità non è dovuta se il lavoratore inizia o finisce la sua giornata lavorativa direttamente su un cantiere e il tragitto e il tempo di viaggio rispetto alla sua abitazione sono inferiori a quelli dell’usuale tragitto tra l’abitazione e la sede dell’azienda.

Articolo 18

weitere Zuschläge

Decesso del lavoratore e indennità
In caso di decesso del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve pagare il salario per 2 mesi a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri 3 mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

Articolo 26

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durata ordinaria settimanale di lavoro, è di:
40 ore al massimo per gli apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), ripartite su cinque giorni
42.5 ore al massimo per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti, ingegneri (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 9), ripartite su cinque giorni
42 ore al massimo per gli amministrativi (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 8), ripartite su cinque giorni
È considerato tempo di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Il tempo per recarsi dall’ufficio al cantiere è considerato tempo di lavoro.
Le pause durante le quali il lavoratore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.
Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.

Articolo 16

Ferien

Durante le vacanze il lavoratore non può eseguire lavori per conto di terzi, rispettivamente non può compromettere l’obiettivo del riposo.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell’infortunio verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze. Rimane comunque riservato quanto dispone l’art. 329b del CO.

Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.

Articoli 19 e 31.3

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

Il lavoratore ha diritto ai congedi usuali, previa richiesta al datore di lavoro.
Al lavoratore devono essere concessi i seguenti congedi remunerati:
Occasiongiorni compensati
a) Matrimonio del lavoratore3 giorni
b) Matrimonio di parenti1 giorno
c) Nascita di un figlio3 giorni
d) Morte del coniuge, figlio o congiunto3 giorni
e) Funerale di parenti½ giornata
f) Trasloco1 giorno
g) Visite mediche e dentisticheil tempo necessario
Se l’evento avviene in un giorno dove il lavoratore non doveva lavorare o durante le vacanze non vi è obbligo di remunerazione da parte del datore di lavoro.
Nei casi di congedo non elencati all’art. 21.2 il diritto al salario viene determinato secondo l’art. 324a cpv. 1 CO.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) sono concessi al lavoratore i seguenti congedi e attività:
a) Matrimonio del lavoratore: 5 giorni;
b) Trasloco: 2 giorni;

Articolo 21

bezahlte Feiertage

Il lavoratore ha il diritto a beneficiare di tempo libero nei giorni festivi previsti nel Canton Ticino.
Per i giorni festivi parificati alla domenica il lavoratore ha diritto al salario e non deve essere tenuto al recupero di lavoro (sono tali Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale Svizzera, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non parificati alla domenica il lavoratore non ha diritto al salario e può essere tenuto al recupero (remunerato) del giorno libero effettuato (sono tali San Giuseppe, Festa del lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Immacolata).
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) non è dovuto il recupero dei giorni festivi non parificati alla domenica.

Articolo 20

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Berufliche Vorsorge BVG

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Kündigung

Kündigungsfrist

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Sozialpartnerschaft

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Friedenspflicht

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Folge bei Vertragsverletzung

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
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» Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini
» 2021_200011_Ingegneri, architetti, professioni affini_CCL_nichtsign_OCR_i.pdf (1154 KB, PDF)

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