Prestito di personale Apparecchiature elettriche TI
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Version des GAV
Allgemeinverbindlicherklärung:
01.08.2013 - 30.04.2016 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum:
26.03.2014 /
Publikation gültig ab:
26.03.2014 - 31.12.2015 (Branchen-GAV)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kriterienauswahl
(32
von
32)
Arbeitsbedingungen
Lohnzuschläge | Überstunden / ÜberzeitNachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitSchichtarbeit / Pikettdienst | Spesenentschädigungweitere Zuschläge |
Arbeitszeit und freie Tage | ArbeitszeitFerien | bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)bezahlte Feiertage |
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben
GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichE applicabile al Cantone Ticinobetrieblicher GeltungsbereichIl contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Articolo 1persönlicher GeltungsbereichIl contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Articolo 1AuskünfteAuskünfte / Bezugsadresse / paritätische KommissionCommissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC) Weltpoststrasse 20 Casella postale 272 3000 Berna 15 031 350 22 16 www.tempservice.chHinweise GAV PersonalverleihRapporto ad altri CCL: Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce esclusivamente le disposizioni vincolanti concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende, - che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure - che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1 - nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC. Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori. In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell?industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Durata dell'impiego: - Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. - Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalario orario minimo: Personale operaio: CHF 17.30 Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza – 3.6% per 9 giorni festivi Articolo 3LohnerhöhungI salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato. Articolo 4LohnauszahlungIl versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitArticolo 2LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: - Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria - al massimo 2 giorni di periodo di attesa - Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo 3% durante il primo anno di questo contratto, poi al massimo al 2.5%) - Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. Prestazioni in denaro, per lavoratori: - impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo paternità: 1 giorno CCL per il settore del prestito di personale: articoli 15 e 17Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l?anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l?80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16Berufliche Vorsorge BVGIl datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un?istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti: Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
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lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno | altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno | lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno | lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente | se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga | a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria | Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice. Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio:
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.50 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- | Gli importi "massimi" e "minimi" nonché gli importi di coordinamento cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema swisstempdata e pubblicati tempestivamente. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi professionali:
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo dai CCL di cui all'articolo 3. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzLe aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26KündigungKündigungsfristCCL per il settore del prestito di personale: articoli 10 e 11Sozialpartnerschaftparitätische OrganeVollzugsorganeForma: associazione composta in modo paritetico; La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR): - Entro 12 mesi al più tardi dall'entrata in vigore della Dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL vengono istituite tre commissioni, definite in base alle regioni linguistiche - Competenze: vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali, applicare pene convenzionali CPPC e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPPC assicura il coordinamento) CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenIstanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPPC e delle CPPR. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 e 40FriedenspflichtNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1Folge bei VertragsverletzungVedi articoli 37 e 38
» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)
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