Prestito di personale CNL Impiegati di commercio nei call center TI
Hinweis
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Version des GAV
Allgemeinverbindlicherklärung:
01.11.2020 - 31.12.2020 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum:
01.01.2020 /
Publikation gültig ab:
01.01.2020 - 31.12.2020 (Branchen-GAV)
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kriterienauswahl
(32
von
32)
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben
GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichÈ applicabile al Cantone Ticinobetrieblicher GeltungsbereichIl contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nei call center. Articolo 1persönlicher GeltungsbereichIl contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nei call center. Articolo 1AuskünfteAuskünfte / Bezugsadresse / paritätische KommissionSchweizerische Paritätische Berufskommission Arbeitsverleih (SPKA)
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 22 16
www.tempservice.chHinweise GAV PersonalverleihVerhältnis zu anderen GAV:
Der GAV Personalverleih gilt auch dort, wo für einen Einsatzbetrieb ein anderer Gesamtarbeitsvertrag gilt. Der GAV Personalverleih übernimmt dabei unter Ausschluss einer Anwendung der Bestimmungen des GAV Personalverleihs die rechtskräftigen, gesamtarbeitsvertraglich geregelten Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen gemäss Art. 20 AVG (SR 823.11) und Art. 48a AVV (SR 823.111) von im Einsatzbetrieb geltenden GAV,
- die allgemein verbindlich erklärt sind, oder
- die als nicht allgemeinverbindlich erklärte Regelungen sozialpartnerschaftliche Verträge gemäss Listen Anhang 1 darstellen,
- sowie allfällige Bestimmungen über den flexiblen Altersrücktritt gemäss Art. 20 AVG.
Nicht übernommen werden die Bestimmungen bezüglich Krankentaggeldversicherung, berufliche Vorsorge, Beiträge für Vollzug und Weiterbildung, sofern die im vorliegenden GAV Personalverleih vorgesehenen Lösungen mindestens gleichwertig mit den Bestimmungen der für die Branchen gültigen ave GAV sind.
In Einsatzbetrieben mit nicht allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen, die nicht im Anhang 1 des vorliegenden GAV aufgelistet sind, gelten vollumfänglich die Bestimmungen des GAV Personalverleih. Von dieser Geltung sind in Betrieben der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Maschinenindustrie, der graphischen Industrie, der Uhrenindustrie, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in Betrieben des öffentlichen Verkehrs die Bestimmungen über die Mindestlöhne gemäss Art. 20 GAV Personalverleih ausgenommen.
Beschäftigungsdauer:
- Für Leistungen, die durch die Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmenden im Verleihbetrieb definiert (Ausnahmen: Probezeit und Kündigungsfrist): Einsätze, die innerhalb von 12 Monaten bei demselben Verleihbetrieb geleistet werden, werden zusammengezählt.
- 22 entlohnte Arbeits-, Ferien- und Feier-, Krankheits- und Unfalltage = ein Monat.
*GAV Personalverleih: Artikel 3 und 5*ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneAb 1.4.2013:
|Mitarbeiterkategorie| Monatslohn|
|A: Hafner und Plattenleger (selbständig arbeitende, gelernte Berufsarbeiter, die jede anfallende Arbeit nach Plan ausführen können)| CHF 5'150.--|
|B: Hafner und Plattenleger (gelernte Berufsarbeiter und solche, die die Anforderungen gemäss lit. A nicht erfüllen sowie angelernte Arbeitnehmer)| CHF 4'650.--|
|C: Hilfsarbeit| CHF 4'090.--|
|D: Lehrabgänger - im 1. Jahr nach der Lehre (85% von A)| CHF 4'378.--|
|D: Lehrabgänger - im 2. Jahr nach der Lehre (87% von A)| CHF 4'481.--|
|D: Lehrabgänger (ab Sommer 2013) - im 3. Jahr nach der Lehre (94% von A)| CHF 4'841.--|
|Lernende (für im 2013 abgeschlossene Lehrverträge)| Monatslohn|
|Im 1. Lehrjahr| CHF 875.--|
|Im 2. Lehrjahr| CHF 955.--|
|Im 3. Lehrjahr| CHF 1'200.--|
|Zusatzlehre| CHF 1'510.--|
*Artikel 12; Zusatzvereinbarung 2015*LohnerhöhungPer 1. April 2015:
Sonderbonus von CHF 40.--/Monat für Lohnkategorien A bis D; Mindestlöhne bleiben unverändert im Vergleich zum Vorjahr.
Zur Information:
Wird von den Vertragsparteien jährlich ausgehandelt, per 1. April des folgenden Jahres.
*Artikel 12; Zusatzvereinbarungen 2015*Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke13. Monatslohn
*Artikel 13*LohnauszahlungDie Lohnzahlung muss mindestens einmal pro Monat erfolgen und zwar spätestens am 5. Tag des auf den Beschäftigungsmonat unmittelbar folgenden Monats.
*GAV Personalverleih: Artikel 23*LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitBei Überschreiten der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 47 Stunden: Zeitzuschlag von 25%
*Artikel 14*Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit|Art der Arbeit| Lohnzuschlag|
|Nachtarbeit (20.00-06.00 Uhr)| 50%|
|Samstagsarbeit (12:00-20:00)| 50% |
|Sonntags- und Feiertagsarbeit (ab 20:00 des Vorabends bis 06:00 des folgenden Tages)| 100%|
|Für Arbeiten bei besonders hoher Temperatur und Russ| 25%|
*Artikel 14*Spesenentschädigung|Art der Spesen| Entschädigung|
|Bei ganztägiger Abwesenheit| CHF 18.-- (sofern nicht für Naturalverpflegung gesorgt ist)|
|Bei mehrtägiger Abwesenheit| die gesamten Auslagen werden vergütet|
|Benützung eines öffentlichen Fahrzeuges| Effektive Kosten|
|Benützung eines dem Arbeitnehmender gehörenden Fahrzeuges:||
|- Auto| CHF -.60 pro Km|
|- Motorrad| CHF -.35 pro Km|
|- Motorfahrrad| CHF -.25 pro Km|
*Artikel 15; Zusatzvereinbarung 2012*weitere ZuschlägeDie Berufsarbeiter der Kategorie A und B arbeiten mit ihrem persönlichen Werkzeug, wobei der Ersatz dieses Werkzeuges bei normaler Abnützung vom Arbeitgeber zu gewährleisten ist. Pinsel, Schwämme, Bürsten, Ersatzblätter für Zahnkellen, Glasschneider, Handsteine und Rutscher sowie das nicht zu persönlichen Ausrüstung gehörende Werkzeug sind vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Den Arbeitgebern ist überdies empfohlen, den Arbeitnehmern jährlich gratis zwei Überkleider abzugeben.
*Artikel 16*Arbeitszeit und freie TageArbeitszeit2'164 h/Jahr, 41.5 h/Woche
Über die flexible Wochenarbeitszeit (35-47 h) ist die Belegschaft frühzeitig zu informieren.
*Artikel 11*Ferien|Alterskategorie| Anzahl Ferientage|
|Bis zum vollendeten 20. Altersjahr| 25 Arbeitstage|
|20. - 49. Altersjahr| 21 Arbeitstage|
|Ab dem zurückgelegten 50. Altersjahr| 26 Arbeitstage|
*Artikel 17*bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)|Anlass| Bezahlte Tage|
|Heirat| 1 Tag|
|Geburt eines Kindes| 1 Tag|
|Todesfall (enge Verwandte)| 3 Tage|
|Militär/Inspektion| 0,5 Tage|
*Artikel 21*bezahlte FeiertageDer Arbeitnehmer hat Anspruch auf 9 Feiertage inkl. 1. August, sofern diese auf einen Arbeitstag fallen.
*Artikel 18*LohnausfallentschädigungenMutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubLe indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16Berufliche Vorsorge BVGIl datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti: Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno | altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno | lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno | lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente | se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga | a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria | Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice. Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- | Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 | Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi professionali:
Chi | Contributo |
---|
Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzI titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito. Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26KündigungKündigungsfristPer i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni | Dal quarto al sesto mese | 7 giorni | A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo | I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11Sozialpartnerschaftparitätische OrganeVollzugsorganeApplicazione: L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Commissioni professionali paritetiche regionali: Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza. Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria: Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale. Controlli aziendali: CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento) Organi di controllo: I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenIstanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR. -II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. -termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40FriedenspflichtNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1Folge bei VertragsverletzungCosti del controllo: Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata. Conseguenze in caso di constatazione di violazioni: Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR. L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato. La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute. Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole. Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)» Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: Vademecum per calcolare i salari minimi sanciti dai CNL
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