Prestito di personale Giardinieri TI
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Version des GAV
Allgemeinverbindlicherklärung:
01.01.2021 - 31.03.2021 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum:
01.10.2019 /
Publikation gültig ab:
01.10.2019 - 30.06.2022 (Branchen-GAV)
Kriterienauswahl
(32
von
32)
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3betrieblicher Geltungsbereicha) Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4apersönlicher Geltungsbereichb) Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4bAuskünfteAuskünfte / Bezugsadresse / paritätische KommissionCommissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) Casella postale 272 3000 Berna 15 031 350 22 16 www.tempservice.chHinweise GAV PersonalverleihRapporto ad altri CCL: Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende, - che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure - che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1 - nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC. Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori. In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici. Durata dell'impiego: - Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. - 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° ottobre 2019)
Categoria | Anno dopo l’apprendistato | Costruzione e manutenzione | | Vivaista | | Produzione | |
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| | mensile | orario | mensile | orario | mensile | orario | A – Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | | CHF 5'150.-- | – | CHF 5'150.-- | – | CHF 5'150.-- | – | B – Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | | CHF 4'651.-- | – | CHF 4'651.-- | – | CHF 4'651.-- | – | C – Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno | | CHF 4'273.-- | CHF 24.25 | CHF 4'273.-- | CHF 23.67 | CHF 4'120.-- | CHF 22.82 | D – Giardiniere AFC | 1° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'631.-- | CHF 20.61 | CHF 3'631.-- | CHF 20.11 | CHF 3'631.-- | CHF 20.11 | | 2° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'845.-- | CHF 21.82 | CHF 3'845.-- | CHF 21.30 | CHF 3'845.-- | CHF 21.30 | | 3° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'059.-- | CHF 23.03 | CHF 4'059.-- | CHF 22.48 | CHF 4'059.-- | CHF 22.48 | E – Giardiniere CFP* | 1° anno dopo l'apprendistato | CHF 2'000.-- | CHF 11.35 | CHF 2'000.-- | CHF 11.08 | CHF 2'000.-- | CHF 11.08 | | 2° anno dopo l'apprendistato | CHF 2'500.-- | CHF 14.19 | CHF 2'500.-- | CHF 13.85 | CHF 2'500.-- | CHF 13.85 | | 3° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'100.-- | CHF 17.59 | CHF 3'100.-- | CHF 17.17 | CHF 3'100.-- | CHF 17.17 | | 4° anno dopo l'apprendistato | CHF 3’850.-- | CHF 21.85 | CHF 3’800.-- | CHF 21.05 | CHF 3’800.-- | CHF 21.05 | F – Aiuto giardiniere con esperienza | | CHF 3’815.-- | CHF 21.65 | CHF 3’790.-- | CHF 21.-- | CHF 3’790.-- | CHF 21.-- | G – Aiuto giardiniere | | CHF 3’560.-- | CHF 20.20 | CHF 3’560.-- | CHF 19.72 | CHF 3’560.-- | CHF 19.72 | H – Aiuto temporaneo | | – | – | – | CHF 18.82 | – | CHF 18.82 | *in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale. Personale con capacità lavorative ridotte La determinazione della retribuzione di lavoratori con capacità lavorativa ridotta deve essere sottoposta “per approvazione” alla CPC giardinieri. Articolo 19.1; Appendice 2LohnkategorienCategorie salariali | Descrizione |
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A – Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. | B – Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. | C – Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno | Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l’apprendistato devono essere inseriti in questa categoria. | D – Giardiniere AFC | Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi tre anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell’anno successivo a quello di ottenimento dell’attestato AFC. | E – Giardiniere CFP | Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi quattro anni di pratica effettiva nel settore professionale. Il primo scatto parte con la fine dell’anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP | F – Aiuto giardiniere con esperienza | Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione. | G – Aiuto giardiniere | Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie. | H – Aiuto temporaneo | Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. (…) | Appendice 2Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeI lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente. Articolo 16.2LohnauszahlungIl versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitOre straordinarie Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l’orario previsto, secondo l’Art. 10.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo, con tempo libero della stessa durata (rapporto 1:1). Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25 % del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di aprile dell'anno successivo. In caso di entrata o uscita durante l’anno, le ore straordinarie o perse sono da calcolare proporzionalmente all’orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro o in seguito a disdetta del lavoratore, non vengono dedotte. Articolo 14Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitServizio di fine settimana Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%. Articoli 13.1SpesenentschädigungIl datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro. Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.-- al giorno a titolo di rimborso indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro. L’importo deve figurare separatamente in busta paga. Se il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio mezzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:
Automobile | Motocicletta | Motorino |
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CHF 0.60/km | CHF 0.40/km | CHF 0.30/km | Il pagamento di rimborsi e spese deve essere effettuato ogni mese congiuntamente al salario. Vitto e alloggio Il lavoratore non può essere costretto a consumare il vitto ed a prendere alloggio presso il datore di lavoro. Articoli 27 e 28.1weitere ZuschlägeIl lavoratore ha diritto all’80% del salario per le ore perse a causa di intemperie, indipendentemente dal fatto che tali perdite siano riconosciute dall’assicurazione contro la disoccupazione. Articolo 12.1Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitDurata del lavoro in generale Nell’orario lavorativo annuale sono comprese vacanze, giorni festivi infrasettimanali, servizio militare, protezione civile, nonché assenze per malattia, infortunio e assenze inevitabili (art. 31 CCL).
| Ore | ore flessibili |
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L’orario lavorativo annuale nel settore costruzione e manutenzione giardini è di | 2115 | +69 | Per il settore produzione e vivaio l’orario annuale sarà di | 2167 | +30 | Ogni azienda può ripartire individualmente l’orario di lavoro effettivo sull’arco dell’anno in base alle proprie esigenze stagionali. Questo orario deve essere affisso in azienda, all’inizio di ogni anno. Copia dello stesso è davinviare, per approvazione, alla Commissione paritetica. Per far fronte ad eccedenza di lavoro, rispettivamente per recuperare ore perse, l’orario giornaliero può essere aumentato fino a un massimo di 11 ore lavorative fino a un massimo di 50 ore settimanali. Le ore flessibili annuali, come previste all’art. 10.1, devono essere compensate in tempo libero entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di conteggio. Ore rimanenti dovranno essere pagate con le stesse modalità previste per le ore straordinarie. Settimana lavorativa Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse. È da tenere in considerazione la regolamentazione dei giorni festivi, secondo l’Art. 30. Per il pasto di mezzogiorno il lavoro va interrotto per un’ora. Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro. Basi di calcolo Per il calcolo relativo alle indennità (vacanze, gg. festivi infrasettimanali, malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, adempimento di obbligo legale e altre assenze inevitabili vedi art. 31) si deve considerare, nel settore costruzione e manutenzione giardini, un orario giornaliero di ore 8.21, nel settore produzione un orario giornaliero di ore 8.41. Negli anni dove interverrà la diminuzione di orario la CPC indicherà annualmente i nuovi parametri da adottare. Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 20 CCL relative al pagamento del salario. Articoli 10, 11, 15 e 32FerienI lavoratori hanno diritto nel corso dell’anno civile alle seguenti vacanze pagate: Lavoratori di 50 e più anni d’età con 5 o più anni di servizio o lavoratori con almeno 20 anni di servizio (apprendistato incluso): 5 settimane Per i lavoratori che sono retribuiti con salario orario si aggiungono le seguenti indennità:
Numero di settimane di vacanze per anno civile | Indennità |
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4 settimane | 8.33% | 5 settimane | 10.64% | Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze sino a 3 mesi causa servizio militare, malattia o infortunio. Per assenze di durata superiore a 3 mesi il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza. Articolo 29bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)A tutti i lavoratori vengono retribuite le seguenti assenze (giorni lavorativi):
Occasione | Giorni compensati |
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per matrimonio | 2 giorni | per nascita figli | 1 giorno | per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli | 3 giorni | per morte dei genitori | 2 giorni | per morte dei suoceri e fratelli | 1 giorno | per ispezione militare | 1 giorno | per trasloco (all’anno) | 1 giorno | in caso di reclutamento fino a | 3 giorni | formazione professionale (concordata con datore di lavoro) annualmente | 2 giorni | Articolo 31bezahlte FeiertageAnnualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, lunedì dell’Angelo, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano). Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale. Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all’inizio dell’anno, i giorni festivi che vengono indennizzati. Per i lavoratori retribuiti con salario orario il diritto al pagamento dei nove giorni festivi corrisponde al 3.58% del salario lordo annuo. Articolo 30LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: - Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria - al massimo 2 giorni di periodo di attesa - Premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi. - Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. - Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento. La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto. Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori: - impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubLe indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16Berufliche Vorsorge BVGIl datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti: Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
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lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno | altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno | lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno | lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente | se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga | a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria | Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice. Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- | Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 | Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi professionali:
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzI titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito. Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26KündigungKündigungsfristPer i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
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Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni | Dal quarto al sesto mese | 7 giorni | A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo | I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11Sozialpartnerschaftparitätische OrganeVollzugsorganeApplicazione: L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Commissioni professionali paritetiche regionali: Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza. Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria: Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale. Controlli aziendali: CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento) Organi di controllo: I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenIstanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR. -II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. -termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40FriedenspflichtNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1Folge bei VertragsverletzungCosti del controllo: Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata. Conseguenze in caso di constatazione di violazioni: Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR. L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato. La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute. Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole. Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung» Commissione paritetica cantonale dei Giardinieri» CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) 2018 (1133 KB, PDF)» Adeguamenti salariali 2019 Giardinieri Ticino (87 KB, PDF)
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