Prestito di personale Posa pavimenti TI
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Version des GAV
Allgemeinverbindlicherklärung:
01.01.2021 - 31.03.2021 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum:
17.12.2020 /
Publikation gültig ab:
17.12.2020 - 30.06.2022 (Branchen-GAV)
Kriterienauswahl
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4apersönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4bAuskünfteAuskünfte / Bezugsadresse / paritätische KommissionCommissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP) Casella postale 272 3000 Berna 15 031 350 22 16 www.tempservice.chHinweise GAV PersonalverleihRapporto ad altri CCL: Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende, - che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure - che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1 - nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC. Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori. In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici. Durata dell'impiego: - Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. - 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneA partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
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Capo | CHF 32.95 | CHF 5'803.-- | Posatore pavimenti qualificato | CHF 30.45 | CHF 5'362.-- | Posatore pavimenti non qualificato | CHF 28.70 | CHF 5'050.-- | Apprendisti | | | 1° anno di tirocinio | | CHF 855.-- | 2° anno di tirocinio | | CHF 1'180.-- | 3° anno di tirocinio | | CHF 1'715.-- | A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
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Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivo | CHF 22.75 | CHF 4'000.-- | Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 25.30 | CHF 4'450.-- | Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | CHF 27.85 | CHF 4'900.-- | Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176 Appendice 2; convenzione salariale 2017; Accordo protocollare 2020LohnkategorienClasse salariale | Descrizione |
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Capo | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | Posatore pavimenti qualificato (AFC) | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro | Posatore pavimenti non qualificato | Lavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero | Giovani lavoratori (AFC) | Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità | Articolo 18Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeI lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata. La tredicesima mensilità è corrisposta come segue: a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile: I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione; II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo. b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile. Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario. Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2LohnauszahlungIl versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitPer le ore straordinarie un supplemento del 25%. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario. Articolo 22; Accordo protocollare: articolo 22.2Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitLavoro | Supplementi salariali |
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Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.00 | 50% | Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) | 100% | Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario. Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2SpesenentschädigungTrasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio. Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa. Indennità pranzo: A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale. Articoli 23 e 24Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitIl totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore. Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue. La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate. In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie. Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC, Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario. Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5FerienVacanze e indennità per le vacanze | A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età |
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per lavoratori a salario settimanale o mensile | 25 giorni lavorativi | 30 giorni lavorativi | per il lavoratori a salario orario | 10.64% del salario effettivo | 13.04% del salario effettivo | Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario. Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni compensati |
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Nascita di un figlio | 1 giornata | Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli) | 3 giornate | Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate | Matrimonio | 1 giornata | Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giornata | Visita di reclutamento | max. 3 giornate | Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | 0.5 - 1 giornata | Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | 1 giornata | Articolo 27bezahlte FeiertageAi lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste: S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti. Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario. Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: - Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria - al massimo 2 giorni di periodo di attesa - Premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi. - Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. - Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento. La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto. Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori: - impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubLe indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16Pensionsregelungen / FrühpensionierungC'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).Berufliche Vorsorge BVGIl datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti: Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
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lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno | altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno | lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno | lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente | se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga | a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria | Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice. Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- | Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 | Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi professionali:
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzI titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito. Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26KündigungKündigungsfristPer i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
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Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni | Dal quarto al sesto mese | 7 giorni | A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo | I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11Sozialpartnerschaftparitätische OrganeVollzugsorganeApplicazione: L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Commissioni professionali paritetiche regionali: Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza. Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria: Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale. Controlli aziendali: CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento) Organi di controllo: I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenIstanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR. -II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova. -termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40FriedenspflichtNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1Folge bei VertragsverletzungCosti del controllo: Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata. Conseguenze in caso di constatazione di violazioni: Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR. L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato. La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute. Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole. Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung» CCL Posa pavimenti in moquette, linoleum, materie plastische e parchetto (1401 KB, PDF)» Accordo protocollare 2020 (1433 KB, PDF)» Convenzione salariale 2019 CCL Posa pavimenti (90 KB, PDF)
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