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Prestito di personale Case per anziani ed altri enti TI (ROCA)

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Version des GAV

Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2021 - 31.03.2021 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum: 20.11.2020 / Publikation gültig ab: 20.11.2020
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

Cantone Ticino

betrieblicher Geltungsbereich

Case per anziani (Cantone Ticino: AVAD - Centro sociosanitario di Vallemaggia (Cevio), Cà Rezzonico - Fondazione Luogo Pio G. Riziero Rezzonico (Lugano), Casa per anziani Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo (Mendrisio), Casa per anziani Fondazione Caccia-Rusca (Morcote), Casa anziani Greina - Società cooperativa costruzioni (Bellinzona), Casa Anziani Malcantonese – Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi (Castelrotto), Quiete Fondazione Ida e Dante Ronchetti (Mendrisio), Casa Bianca Maria (Cadro), Casa leventinese per anziani Santa Croce (Faido), Casa per persone anziani Santa Lucia (Arzo), Casa di riposo Don Luigi Guanella (Castel S. Pietro), Casa di riposo San Giuseppe (Tesserete), Casa di riposo S. F.S. Cabrini (rancate), Casa San Giorgio - Istituto per anziani (Brissago), Centro Sociale Onsernonese (Russo), Consorzio Casa per persone anziane di Riviera (Claro), Consorzio intercomunale dell’Alto Vedeggio - Casa per anziani (Mezzovico), Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato (Intragna), Fondazione Casa Girotondo (Novazzano), Fondazione la Quercia (Acquarossa), Fondazione Opera Charitas Casa anziani (Sonvico), Fondazione Tusculum Case anziani Tusculum e Luigi Rossi (Arogno / Capolago), Istituto Santa Filomena (Stabio), Montesano - Casa evangelica per anziani (Orselina), Unitas - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana (Tenero)

Articolo 1

persönlicher Geltungsbereich

Il CCL ROCA si applica a tutto il personale delle CPA firmatarie. Restano esclusi i dipendenti assunti con contratti d’occupazione temporanea finanziati in base alle disposizioni in materia di assistenza e disoccupazione.

Articolo 2.1

Auskünfte

Auskünfte / Bezugsadresse / paritätische Kommission

Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP)
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16

www.tempservice.ch

Hinweise GAV Personalverleih

Rapporto ad altri CCL:
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.

Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Stipendi dal 2014
Le classi degli stipendi sono analoghe a quelle dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino: per la classificazione delle funzioni si rimanda all'allegato 2 del ROCA.
Classe stipendioSalario orario medio con 13.a mensilitàSalario minimo mensileSalario minimo annuale
10CHF 21.57CHF 2'905.90CHF 37'777.--
11CHF 22.49CHF 3'045.75CHF 39'595.--
12CHF 23.41CHF 3'186.15CHF 41'420.--
13CHF 24.33CHF 3'326.40CHF 43'243.--
14CHF 25.29CHF 3'472.10CHF 45'137.--
15CHF 26.22CHF 3'613.55CHF 46'976.--
16CHF 27.30CHF 3'778.60CHF 49'122.--
17CHF 28.79CHF 4'005.40CHF 52'070.--
18CHF 30.28CHF 4'231.60CHF 55'011.--
19CHF 31.71CHF 4'420.55CHF 57'467.--
20CHF 32.68CHF 4'491.10CHF 58'384.--
21CHF 33.98CHF 4'600.60CHF 59'808.--
22CHF 35.59CHF 4'806.10CHF 62'479.--
23CHF 37.18CHF 4'991.25CHF 64'886.--
24CHF 39.49CHF 5'342.15CHF 69'448.--
25CHF 41.20CHF 5'566.60CHF 72'366.--
26CHF 43.55CHF 5'865.40CHF 76'250.--
27CHF 44.58CHF 5'997.85CHF 77'972.--
28CHF 45.63CHF 6'078.45CHF 79'020.--
29CHF 47.59CHF 6'299.15CHF 81'889.--
30CHF 49.56CHF 6'520.15CHF 84'762.--
31CHF 51.55CHF 6'664.--CHF 86'632.--
32CHF 53.62CHF 6'894.40CHF 89'627.--
33CHF 56.83CHF 7'298.10CHF 94'875.--
34CHF 59.06CHF 7'553.25CHF 98'192.--

Salario delle funzioni seguenti è da completare con importo indennità funzioni manuali (CHF 2'240.-- annui), che si aggiunge allo stipendio della classe:
Governante; cuoco dietista; cuoco con AFC; aiuto cuoco; custode/manutentore con AFC; custode/manutentore con pratica professionale; personale ai servizi generali

Articolo 24; allegati 1 e 2; scala stipendi dipendenti dello Stato 2014

Lohnkategorien

PersonaleFunzioneClasseAnni
Personale direttivodirettore CPA con oltre 50 posti letto32a3 anni
33a3 anni
34a1 anno
35a
direttore CPA fino a 50 posti letto30a3 anni
31a3 anni
32a3 anni
33a3 anni
34a3 anni
35a
responsabile CPA30a
direttore aggiunto amministrativo28a2 anni
29a
Personale amministrativoeconomo contabile24a2 anni
25a
contabile23a
segretario aggiunto21a3 anni
22a
personale amministrativo con responsabilità (formazione triennale o superiore)14a1 anno
15a1 anno
16a1 anni
17a1 anno
18a2 anno
19a
personale ausiliario amministrativo (formazione biennale o senza diploma)13a1 anno
14a1 anno
15a1 anno
16a1 anni
17a1 anno
18a2 anno
19a
Operatoriinfermiere responsabile settore cure27a2 anni
28a2 anni
29a
infermiere vice responsabile settore cure25a2 anni
26a
infermiere caporeparto postdiploma25a2 anni
26a
infermiere CRS livello ll / infermiere in cure generali23a2 anni
24a2 anni
25a
infermiere CRS livello I22a2 anni
23a
infermiere con diploma estero in attesa di riconoscimento21a
operatore sociosanitario/assistente geriatrico19a1 anno
20a2 anni
21a2 anni
22a
assistente di cura/ACSS18a
ausiliario di cura non diplomato (120 ore)15a2 anni
16a
fisioterapista/ergoterapista con diploma riconosciuto24a1 anno
25a
fisioterapista con diploma estero in attesa di riconoscimento21a
massaggiatore con diploma21a
specialista in attivazione23a
animatore o ergoterapista con diploma24a1 anno
25a
animatore con certificato d'esame23a
animatore senza diploma15a2 anni
16a
Personale ai servizi genenaliresponsabile servizi generali (diploma SSS)/governante23a
responsabile economia domestica/governante (+ indennità)17a1 anno
18a2 anni
19a
capo cucina22a
cuoco dietista (+ indennità)20a
21a
cuoco con AFC (+ indennità)17a1 anno
18a2 anni
19a
aiuto cuoco (+ indennità)17a
custode/manutentore con AFC (+ indennità)17a1 anno
18a2 anni
19a
custode/manutentore con pratica professionale (+ indennità)17a
personale ai servizi generali (+ indennità)12a2 anni
13a

Articolo 24; allegato 2

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

Tredicesima mensilità:
I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versarsi entro il mese di dicembre di ogni anno.

Gratifica per anzianità di servizio:
Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso la medesima CPA i dipendenti riceveranno una gratifica pari allo stipendio intero percepito il mese precedente oppure beneficeranno di un corrispondente periodo di congedo (4 settimane). In seguito tal gratifica sarà corrisposta ogni cinque anni.

Articoli 26 e 29

Lohnauszahlung

Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi: trascorsi i sei mesi vanno pagate al dipendente. È riconosciuta una maggiorazione del compenso per ore straordinarie effettuate nei seguenti orari:
- 25% per interventi effettuati tra le 07.00 e le 21.00 nei giorni lavorativi;
- 50% per interventi effettuati tra le 21.00 e le 07.00 nei giorni lavorativi, come pure durante i giorni di libero programmato.

Articolo 30

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Al dipendente che lavora nelle fasce notturne 21.00 ‐ 23.00 e 06.00 ‐ 07.00 viene riconosciuta un’indennità di CHF 6.60 orari (sino alla mezz’ora l’indennità non è conteggiata). Per il lavoro svolto tra le 23.00 e le 06.00 è applicabile l’art. 17b della legge federale sul lavoro, ritenuto che la compensazione in tempo da accordare al lavoratore è del 10%: rimane riservata l’eccezione per chi lavora al massimo 1 ora, tra le 23.00 e le 24.00 oppure tra le 05.00 e le 06.00, che continua a beneficiare del pagamento dell’indennità di CHF 6.60 orari (sino alla mezz’ora l’indennità non è conteggiata).

Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e giorni festivi ufficiali) è corrisposta un’indennità di CHF 5.60 all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella per il lavoro notturno. Tale indennità non è prevista durante le mezze giornate di cui all’art. 34 CCL ROCA.

Indennità onnicomprensive
L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA) per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.

Articolo 31

Schichtarbeit / Pikettdienst

Il servizio di picchetto prestato fuori dalla CPA viene compensato con un congedo adeguato oppure con un’indennità di CHF 75.-- per servizio fino a 24 ore e di CHF 37.50 per servizio fino a 6 ore. La maggiorazione del compenso per lavoro straordinario e le indennità per lavoro festivo e notturno sono riconosciute al dipendente di picchetto che lavora a seguito di chiamata.

Articolo 32

Spesenentschädigung

In caso di servizio fuori sede autorizzato dalla Direzione la CPA rimborsa al dipendente mensilmente le spese di vitto, alloggio e trasferte, in base agli importi riconosciuti ai dipendenti dello Stato.

Articolo 24

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durata ordinaria settimanale del lavoro è di 40 ore nella media di sei mesi.

Eccezionalmente può estendersi fino a 48 ore settimanali per un massimo di 6 giorni consecutivi di lavoro: in questo caso il dipendente ha diritto a 2 giorni di libero consecutivi.

Articolo 11

Ferien

Età/anno di servizioVacanze
fino al 10° anno di servizio4 settimane
fino all’anno di compimento dei 20 anni5 settimane
dall’11° anno di servizio prestato in CPA aderenti al CCL ROCA5 settimane
dal 40° anno di età e sino al 49° anno di età5 settimane
dal 50° anno d’età6 settimane

Articolo 35

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

1. Il personale ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze:
EventoCongedo pagato
Matrimonio o unione domestica, da godere entro l’anno (fa stato la data della celebrazione dell’autorità civile)5 giorni lavorativi
Malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre o del padre, previa presentazione di un certificato medico (formulario cantonale) e autorizzazione della Direzione della CPA;fino a 10 giorni lavorativi à l'anno

2. Il personale ha diritto inoltre a giorni di congedo straordinario legati all’evento. Se l’evento che dà diritto al congedo si verifica quando il dipendente è già assente, cade il diritto al congedo. I congedi sono i seguenti:
EventoCongedo pagato
Decesso del coniuge, partner registrato o convivente, di figli5 giorni consecutivi
Decesso di genitori, fratelli o sorelle3 giorni consecutivi
Decesso di nonni, suoceri, generi, cognati, zii1 giorno
Matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli1 giorno
Trasloco1 giorno
per affari pubblici e sindacali (compresa la formazione sindacale), per compiti svolti dal presidente e dal segretario di una commissione del personale CPA:al massimo 12 giorni all’anno
Congedo gioventù e per attività di sportivo d’éliteal massimo 8 giorni all’anno
Funerale di un collega di lavoro o di parenti quali bisnonni, nipoti e cugini di primo grado, per ispezioni militari, per comparse davanti ad autorità, per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche non prevedibili effettuate nel Cantone o per i frontalieri nella Provincia di residenza (visite e cure prevedibili devono di regola essere effettuate durante il tempo libero)il tempo strettamente necessario, ma al massimo mezza giornata

I congedi per affari pubblici e sindacali, per volontariato sociale, per il congedo gioventù e per attività di sportivo d'élite sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, cumulati, il limite massimo di 12 giorni all'anno.

Articolo 38

bezahlte Feiertage

Personale che lavora secondo calendario:
- Valgono i giorni festivi ufficiali di calendario indicati dal Cantone. Se questi giorni cadono mentre il dipendente è in vacanza rimane acquisito il diritto al recupero, purché non cadano in sabato o domenica.
- Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di Carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri): questi giorni non danno diritto a recuperi se il dipendente è in vacanza, malattia o infortunio. Per chi lavora a tempo parziale il recupero è proporzionale al grado d'occupazione.

Personale che lavora a turni:
Al personale che lavora a turni sono riconosciute 13.5 feste infrasettimanali all'anno.

Indennità onnicomprensive
L’indennità di Fr. 6.60 orari per le fasce notturne e l’indennità di Fr. 5.60 orari per il servizio festivo comprendono il supplemento salariale per ogni e qualsiasi tipo di assenza, come ad esempio per la retribuzione della gratifica per anzianità di servizio e premio fedeltà (art. 29 CCL ROCA), delle vacanze (art. 36 CCL ROCA, a tacitazione delle pretese derivanti dall’art. 329 d cpv. 1 CO), dei congedi (artt. 38 e 39 CCL ROCA) per l’assenza per servizio militare, protezione civile e vari (art. 40 CCL ROCA) e dell’assenza per malattia e infortunio.


Articoli 31 e 34

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Malattia:
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.

La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.

Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi

Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Le indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese

Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16

Pensionsregelungen / Frühpensionierung

Le parti sociali si impegneranno a studiare soluzioni pensionistiche favorevoli ai dipendenti, in particolare il pensionamento anticipato, e a definire la ripartizione dei premi tra dipendenti e CPA.

Articolo 47

Berufliche Vorsorge BVG

Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:

Obbligo di assicurazione:
ChiObbligo d'assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoriadal 1° giorno
altri lavoratorifacoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesiobbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesinessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesiobbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga
a partire dalla 14a settimana di lavorosempre obbligatoria

Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.

Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.25
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60)CHF 14.45
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'175.--

Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora)CHF 25.75
Importo di coordinamento da dedurreCHF 11.40
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65)CHF 14.35
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese150
Salario mensile assicuratoCHF 2'152.50

Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Contributi professionali:
ChiContributo
Lavoratori0.7% di salario
Datori0.3% di salario

L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.

Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26

Kündigung

Kündigungsfrist

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (= 3 mesi)2 giorni
Dal quarto al sesto mese7 giorni
A partire dal settimo mese1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo

I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11

Sozialpartnerschaft

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Applicazione:
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).

Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.

Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.

Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)

Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40

Friedenspflicht

Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.

CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1

Folge bei Vertragsverletzung

Costi del controllo:
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.

Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.

L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.

La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.

Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.

Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.

CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
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» CCL per il personale occupato presso le Case per anziani ed altri enti del Canton Ticino (ROCA) 2019 (136 KB, PDF)
» Scala stipendi (1070 KB, PDF)

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