Prestito di personale Ente Ospedaliero Cantonale TI
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Version des GAV
Allgemeinverbindlicherklärung:
01.08.2013 - 30.04.2016 (GAV Personalverleih)
Publikationsdatum:
01.01.2012 /
Publikation gültig ab:
01.02.2012 - 30.04.2016 (Branchen-GAV)
CCL aziendali (Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, TI) *Articolo 2*
Kriterienauswahl
(32
von
32)
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichCCL aziendali (Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, TI) Articolo 2betrieblicher GeltungsbereichCCL aziendali (Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale EOC, TI) L'EOC è composto da 6 istituti: Ospedale Regionale di Lugano con le sedi Civico e Italiano; Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli con la sede San Giovanni a Bellinzona e le sedi di Faido e Acquarossa; Ospedale Regionale di Mendrisio (Beata Vergine); Ospedale Regionale di Locarno (la Carità); Istituto Oncologico della Svizzera Italiana; Clinica di Riabilitazione di Novaggio. Articolo 2persönlicher GeltungsbereichSi applica a tutto il personale dell’EOC esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti. Le condizioni di lavoro per il personale che svolge uno stage pratico e del personale volontario sono regolate da speciali disposizioni emanate dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) (vedi allegato 2). Il personale occupato a tempo parzíale, che presta la sua attività in modo regolare e nella misura di almeno 1/3 dell'orario normale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal ROC. Per il personale occupato a tempo parzíaIe, saltuariamente e in modo irregolare, fanno invece stato le disposizioni emanate dalla CPC (allegato 3). Articoli 2 e 23AuskünfteAuskünfte / Bezugsadresse / paritätische KommissionCommissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC) Weltpoststrasse 20 Casella postale 272 3000 Berna 15 031 350 22 16 www.tempservice.chHinweise GAV PersonalverleihRapporto ad altri CCL: Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce esclusivamente le disposizioni vincolanti concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende, - che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure - che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1 - nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC. Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori. In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell?industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell'art. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale. Durata dell'impiego: - Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. - Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneClasse di stipendio | Salario minimo annuale (comprensive della tredicesima mensilità) | Salario massimo annuale (comprensive della tredicesima mensilità) |
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4 | CHF 47'091.-- | CHF 59'017.-- | 5 | CHF 50'266.-- | CHF 60'971.-- | 6 | CHF 54'719.-- | CHF 64'757.-- | 7 | CHF 55'678.-- | CHF 70'581.-- | 8 | CHF 58'293.-- | CHF 73'188.-- | 9 | CHF 59'473.-- | CHF 78'513.-- | 10 | CHF 62'983.-- | CHF 85'570.-- | 11 | CHF 62'983.-- | CHF 86'971.-- | 12 | CHF 64'368.-- | CHF 91'144.-- | 13 | CHF 65'756.-- | CHF 93'737.-- | 14 | CHF 68'639.-- | CHF 97'384.-- | 15 | CHF 69'693.-- | CHF 99'852.-- | 16 | CHF 70'761.-- | CHF 102'306.-- | Il dipendente di nuova nomina percepisce, di regola, il minimo della sua categoria. Per il personale occupato a tempo parziale: suddividendo il salario medio della classe per 173 (= ore di lavoro/mese). Stagiaires e volontari (16 alle 18 anni d'età; durata dell’occupazione: al massimo 18 mesi): - I primi 6 mesi: CHF 1'390.--/mese - Dal 7° mese: CHF 1'568.--/mese Articolo 23; allegato IILohnkategorienClassificazioni | Funzione | Diploma minimo richiesto | Classe stipendio |
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Funzioni infermieristiche | Assistente di cura | Certificato; CDS/CRS/cantonale; CFP | 6 | | Operatore sociosanitario | AFC | 8 | | Assistente geriatrico | Certificato | 8 | | Nurse e puericultrice | Certificato | 8 | | Infermiere assistente | Certificato | 8 | | Infermiere assistente non omologato UFFT | Diploma estero | 8 | | Infermieri CRS livello I | Diploma CRS | 8 | | Infermiere dipl. SSS | CRS o SSS | 12 | | Infermiere SUP | SUP | 12 | | Infermiere diploma estero omologato UFFT | | 12 | | Levatrice | Diploma CRS o SUP | 12 | | Infermiere specialista clinico area geriatrica, area materno pediatrica, area oncologica, area salute mentale, area salute pubblica | Certificato di formazione superiore della CRS, SSFS, o DAS SUP | 13 | | Infermiere specialista clinica generale | Certificato di formazione superiore della CRS (SSFS) o DAS SUP | 13 | | Infermiere strumentista | Post diploma ASI | 14 | | Infermiere esperto in cure di anestesia dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | | Infermiere esperto in cure intense dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | | Infermiere esperto in cure urgenti dipl. SPD SSS | Post diploma EOC o Post diploma SSS | 14 | | Infermiere esperto in cure ostetriche dipl. SPD SSS | Post diploma ASI o Post diploma SSS | 14 | | Infermiere specialista diploma estero con un anno di pratica EOC e rapporto positivo | Diploma estero | 14 | Funzioni medico-tecniche | Assistente di studio medico | AFC | 7 | | | Dopo 4 anni EOC | 8 | | Assistente di farmacia | AFC | 7 | | | Dopo 4 anni EOC | 8 | | Assistente specialista di sala operatoria (ASSO) | Certificato cantonale | 6 | | Massaggiatore medico | Certificato CRS | 8 | | Tecnico di neurofisiopatologia con diploma estero non omologato | Diploma estero | 8 | | Personale medico-tecnico con diploma estero non omologato | Diploma estero (minimo 2 anni) | 8 | | Tecnico in analisi biomediche dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 10 | | Tecnico di sala operatoria dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 11 | | Fisioterapista dipl. SSS | Diploma CRS | 11 | | Fisioterapista SUP | SUP | 11 | | Tecnico di radiologia medica dipl. SSS | Diploma CRS o SSS | 11 | | Ergoterapista SUP | Diploma CRS o SUP | 11 | | Dietista SUP | Diploma CRS o SUP | 11 | | Personale medico-tecnico con diploma estero omologato | Diploma | Classe di riferimento categorie con diploma svizzero | | Tecnico di radiologia medica specializzato | Post-diploma cantonale di specializzazione | 12 | | Personale medico-tecnico con post-formazione pertinente certificati ECTS o equivalenti | DAS SUP o MAS SUP | + 1 classe o + 2 classi | Funzioni di economia domestica | Ausiliari di economia domestica | nessuna | 4 | | Addetto all’economia domestica | CFP | 5 | | Impiegato di economia domestica | AFC | 6 | | Pulitore di edifici | AFC | 6 | | Operatore di edifici e infrastrutture | AFC | 6 | | | Con mansioni particolari | 7 | | Ausiliario di ristorazione | nessuna | 4 | | Addetto alimentarista | CFP | 5 | | Cuoco qualificato | AFC | 7 | | | Dopo 4 anni EOC | 8 | | | Con mansioni particolari | 9 | | Cuoco in dietetica | AFC | 9 | Funzioni artigianali | Ausiliario di manutenzione, logistica o servizi generali | nessuna | 4 | | Addetto di produzione ai Servizi centrali Biasca | nessuna | 4 | | Addetto alla cura dei tessili | AFC | 6 | | Impiegato di sterilizzazione ai Servizi centrali Biasca | SSMT | 4 | | | Con SGSV livello 2 o con mansioni particolari | 5 | | Addetto di manutenzione, logistica o servizi generali | CFP | 5 | | | Con mansioni particolari | 6 | | Artigiano qualificato | AFC | 7 | | | Dopo 4 anni EOC | 8 | | | Con mansioni particolari | 9 | Funzione amministrative | Addetto amministrativo | nessuna | 4 | | Assistente d’ufficio | CFP | 5 | | Impiegato d’ufficio | AFC (2 anni) | 6 | | Impiegato di commercio profilo B | AFC | 6 | | Impiegato di commercio profilo E o M o Aiuto contabile | AFC o Diploma | 7 | | | Dopo 4 anni EOC | 8 | | | Con mansioni particolari | 9 | | Assistente amministrativo di reparto | AFC | 6-8 | | Segretarie di direzione | AFC | 9-10 | | Impiegato amministrativo Contabile | Diploma Scuola cantonale superiore di commercio; APF; Post diploma | 10-14 | Funzioni informatiche | Operatore help desk | AFC | 6-12 | | | SSIG | 7-12 | | | SUP | 8-12 | | Programmatore | AFC/SSIG/SUP | 8-15 | | Sistemista | AFC/SSIG/SUP | 9-15 | | Tecnico di reti e telecomuncazioni | AFC/SSIG/SUP | 9-15 | | Analista | AFC/SSIG/SUP | 12-15 | | Pianificatore di architetture | AFC/SSIG/SUP | 15-15 | Articolo 22; allegato 1LohnerhöhungPer informazione: Gli stipendi sono adeguati all’indice del costo della vita di punti 104.2 (fine novembre 2010). Al 1 gennaio di ogni anno gli stessi saranno adeguati al rincaro intervenuto sulla base delltindice del costo della vita di fine novembre secondo le disposizioni appli cate ai dipendenti dello Stato. Articolo 23Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke13a. mensilità: I dipendenti hanno diritto alla 13a. mensilità (8.33% del salario globale per il personale occupato a tempo parziale). Gratifiche premio fedeltà: - Dopo 10 anni di servizio consecutivi prestati presso l'EOC: gratifica corrispondente allo stipendio intero percepito il mese precedente - In seguito: gratifica ogni 5 anni - Il dipendente può compensare la gratifica con un corrispondente periodo di congedo (4 settimane) previo accordo con la Direzione dell’Istituto e considerate le necessità del servizio. Articoli 25 e 28LohnauszahlungIl versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d'impiego. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitIn caso di necessità i dipendenti sono tenuti a prestare lavoro straordinario su ordine del responsabile del relativo servizio e ratificato dalla Direzione dell’Istituto. Typo di lavoro | Supplemento |
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Lavoro di giorno (7.00 alle 20.00) | 25% | Lavoro di notte (20.00 alle 7.00) | 50% | Lavoro durante i giorni di libero programmato | 75% | La compensazione delle ore straordinarie deve essere effettuata, di regola, con altrettanto tempo libero da concedersi entro la fine del secondo mese susseguente. Compatibilmente con le esigenze del servizio anche i supplementi potranno essere compensati in tempo libero. Nel caso ciò non fosse possibile, i supplementi saranno retribuiti. Trascorsi i due mesi prescritti per il compenso, le ore straordinarie saranno retribuite. Articoli 9 e 29Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitTypo di lavoro | Supplemento |
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Lavoro serale (20.00 alle 23.00 o 6.00 alle 7.00) | CHF 5.90/ora | Lavoro notturno (23.00 alle 6.00) | compensazione di tempo pari al 10%, indennità di CHF 2.50/ora | Servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali ufficiali | CHF 5.--/ora |
Le indennità per lavoro serale, lavoro notturno e servizio festivo di cui a questo articolo non sono cumulabili. Articolo 30; allegato IIISchichtarbeit / PikettdienstServizio picchetto, durante il quale, su chiamata, il dipendente deve mettersi a disposizione dell'Istituto fuori dai posto di lavoro: - fino a 24 ore: CHF 75.-- - 6 ore o inferiore: CHF 37.50 - Il tempo dedicato al servizio di picchetto effettuato obbligatoriamente nell'Istituto = tempo di lavoro. In questo caso l'indennità non è corrisposta. - Il tempo in cui il dipendente è di picchetto a domicilio = tempo di riposo - Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrara in servizio: forfait di 30 minuti Qualora durante il servizio di picchetto il dipendente effettua lavoro straordinario, festivo o notturno ha diritto ai relativi supplementi. Articolo 31SpesenentschädigungPresso gli Istituti dove non esiste una mensa con scelta "à la carte", il personale interno che riceve il vitto dovrà corrispondere all'Istituto le seguenti indennità: - Colazione: CHF 3.-- - Pranzo: CHF 10.-- - Cena: CHF 10.-- Allegato IVweitere ZuschlägeSe ragioni di servizio lo esigono, il dipendente è tenuto a sostituire o ad aiutare i colleghi, anche di altri reparti, senza alcun compenso. Chi sostituisce un collega di categoria superiore e di maggior responsabilità per un periodo di oltre 30 giorni consecutivi, ha diritto per l’intero periodo della supplenza a un’indennità pari alla differenza tra lo stipendio del supplente e quello del supplito secondo l’anzianità del supplente. Articolo 12Arbeitszeit und freie TageArbeitszeit40 ore/settimana Articolo 9FerienCategoria d'età | Anno di servizio | Settimane di vacanze | Indennizzo per vacanze per il personale occupato a tempo parziale, saltuariamente o in modo irregolare |
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Fino al 20° anno di età | | 5 settimane | 10% del salario lordo | Dopo 20°anni di età | Fino 10° anno di servizio | 4 settimane | 8% del salario lordo | | Dopo 10° anni di servizio | 5 settimane | 10% del salario lordo | Dopo 40 anni di età | | 5 settimane | 10% del salario lordo | Dopo 50 anni di età | | 6 settimane | 13% del salario lordo |
Le settimane di vacanza vengono accordate nell'anno in cui si raggiunge l'età o l'anzianità di servizio. Articolo 37; allegato IIIbezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio | 8 giorni consecutivi | Decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore, di fratelli e sorelle | 3 giorni | Matrimoni di figli, genitori, sorelle e fratelli | 1 giorno | Decesso di nonni, suoceri, generi, cognati | 1 giorno | Altri famigliari conviventi | 1 giorno | Trasloco | 1 giorno | Ispezioni militari, funerali di parenti, comparse davanti alle Autorità | il tempo necessario | Per visite e cure mediche, specialistiche e dentistiche effettuate nel Cantone o per i frontalieri nella provincia di residenza | il tempo necessario (fino ad un massimo di 3 giorni all’anno) | Affari pubblici e sindacali | complessivamente 8 giorni | Nascita di figli | 5 giorni | Articolo 40bezahlte FeiertageDipendenti lavorano in turni: 13.5 feste infrasettimanali all'anno (= un giorno libero al mese e 3 mezze giornate secondo le esigenze del servizio) Dipendenti non lavorano in turni: festività infrasettimanali di calendario Per il personale occupato a tempo parziale: Nessun indennizzo deve essere versato per quanto concerne le feste infrasettimanali. Articolo 36; allegato IIILohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: - Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria - al massimo 2 giorni di periodo di attesa - Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo 3% durante il primo anno di questo contratto, poi al massimo al 2.5%) - Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. Prestazioni in denaro, per lavoratori: - impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi - che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL DOG dei rispettivi settori. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28, 29 e 30Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo paternità: 1 giorno CCL per il settore del prestito di personale: articoli 15 e 17Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstLe indennite sono remunerate dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato: - l'80% del salario per una durata di quattro mesi l?anno al massimo - dopo due anni di impiego senza interruzione l?80% del salario secondo la scala bernese Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16Pensionsregelungen / FrühpensionierungIl dipendente ha la possibilità di fare cessare il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a partire dal 58° anno; la cessazione del rapporto di lavoro non deve tutta via causare all'Istituto oneri supplementari a quelli previsti dal ROC. Per questo fa stato il regolamento del Fondo di previdenza. Finanziamento: - I premi sono paritetici (minimo 12%), calcolati sul salario lordo AVS (escluse tutte le diverse indennità). - Per i dipendenti fino alla fine dell'anno civile in cui compiono 20 anni, il premio rischio è ripartito in modo paritetico. Articoli 52 e 54Berufliche Vorsorge BVGIl datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un?istituzione di previdenza professionale. Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti: Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
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lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno | altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno | lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno | lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente | se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga | a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria | Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice. Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio:
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 | Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 | Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.50 | Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- | Gli importi "massimi" e "minimi" nonché gli importi di coordinamento cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema swisstempdata e pubblicati tempestivamente. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi professionali:
Chi | Contributo |
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Lavoratori | 0.7% di salario | Datori | 0.3% di salario | Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo dai CCL di cui all'articolo 3. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzLe aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26KündigungKündigungsfristCCL per il settore del prestito di personale: articoli 10 e 11Sozialpartnerschaftparitätische OrganeVollzugsorganeForma: associazione composta in modo paritetico; La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing. Commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR): - Entro 12 mesi al più tardi dall'entrata in vigore della Dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL vengono istituite tre commissioni, definite in base alle regioni linguistiche - Competenze: vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali, applicare pene convenzionali CPPC e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPPC assicura il coordinamento) CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenIstanza di ricorso: - Viene creata una commissione di ricorso. - Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale. - Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPPC e delle CPPR. CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 e 40FriedenspflichtNon è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale. CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1Folge bei VertragsverletzungVedi articoli 37 e 38
» Regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale TI 2014 (277 KB, PDF)
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